decreto sostegniFipe comunica che è possibile fare domanda per il contributo a fondo perduto del Decreto Sostegni dal 30 marzo 2021. Infatti, l’Agenzia delle Entrate ha definito le modalità per presentare la domanda con un provvedimento. Molte le polemiche circa il Decreto, per leggere a riguardo, qui.
Come presentare la domanda per il Decreto Sostegni
Le domande potranno essere presentate solo in via telematica. Ed è bene sottolineare che sarà possibile solo questa modalità. Il contributo potrà essere richiesto dai soggetti titolari di partita Iva che svolgono attività di impresa o di lavoro autonomo. Oppure, che sono titolari di reddito agrario. E che sono residenti o stabiliti in Italia.
Questi soggetti potranno fare domanda, ma alla duplice condizione che:
▶︎ Si siano conseguiti ricavi o compensi non superiori a 10 milioni di euro nel secondo periodo d’imposta antecedente a quello in corso alla data del 23 marzo 2021.
▶︎ L’importo della media mensile del fatturato e dei corrispettivi relativa all’anno 2020 deve essere inferiore almeno del 30% rispetto all’importo della media mensile del fatturato e dei corrispettivi relativi all’anno 2019.
▶︎ Per i soggetti che hanno attivato la partita IVA dal 1° gennaio 2019, il contributo spetta anche in assenza di questo requisito.
Quando presentare la domanda
I soggetti sopra indicati potranno fare domanda:
▶︎ a partire dal 30 marzo 2021 e non oltre il 28 maggio 2021.
▶︎ utilizzando l’apposito modello, approvato con il Provvedimento.
Particolarità
L’ammontare del contributo è determinato moltiplicando il “coefficiente di ristoro” per la perdita di fatturato mensile media, secondo i valori indicati come segue:
>> Fascia di fatturato anno 2019 >> Coefficiente di calcolo da applicare alla perdita mensile media
fino a 100.000 euro – 60%
da 100.001 euro a 400.000 euro – 50%
da 1.000.001 euro a 5.000.000 euro – 40%
da 5.000.001 euro a 10.000.000 euro – 30&
*Si ricorda che il “coefficiente di ristoro” diminuisce al crescere delle fasce di fatturato relative al 2019.
Per le persone fisiche: l’importo del contributo non potrà essere superiore a 150.000 euro né inferiore a 1.000 euro per le persone fisiche. Per le persone giuridiche: non potrà esse inferiore a 2.000 euro.
Per i soggetti che hanno attivato la partita IVA dal 1° gennaio 2019: ai fini della media, andranno calcolati i mesi successivi a quello di attivazione della partita IVA.
In questi casi, se la differenza tra la media mensile del fatturato e dei corrispettivi dell’anno 2020 e la media mensile dell’anno 2019 è negativa, ma inferiore al 30%, ovvero pari a zero o positiva, spetta l’importo minimo del contributo.
Erogazione del contributo
Il beneficiario può scegliere che il contributo venga erogato:
▶︎ mediante accredito su conto corrente bancario o postale, intestato al beneficiario (o cointestato se il beneficiario è una persona fisica), indicato nell’istanza.
▶︎ mediante riconoscimento di un credito d’imposta di pari valore, utilizzabile in compensazione tramite modello F24.
Info utili
Per scaricare il modello e saperne di piu, clicca qui.