Con la Direttiva 2003/89/CE e il successivo Regolamento UE n. 1169/2011, entrato in vigore lo scorso 13 dicembre 2014, relativo all’etichettatura dei prodotti alimentari, il legislatore comunitario mira a garantire un elevato livello di protezione dei consumatori in materia di informazioni sugli alimenti e sulle caratteristiche dei prodotti.
In particolare quest’ultimo Regolamento ha introdotto l’obbligo per i ristoratori di fornire alla propria clientela informazioni dettagliate sulla presenza, anche solo eventuale, di ingredienti allergenici nei prodotti alimentari.
L’informazione deve riguardare ciascun prodotto posto in vendita e contenere la precisa indicazione degli ingredienti in esso contenuti, evidenziando specificatamente i singoli allergeni che possano essere ivi presenti anche in tracce, in modo da consentire al cliente di essere informato sulla presenza nel menu di ingredienti che possano causargli allergie o intolleranze. Si ricorda che le sostanze allergeniche, indicate nell’allegato al Regolamento, sono 14:
1) cereali contenenti glutine, cioè grano, segale, orzo, avena, farro, kamut o i loro ceppi ibridati e prodotti derivati;
2) crostacei e prodotti a base di crostacei;
3) uova e prodotti a base di uova;
4) pesce e prodotti a base di pesce;
5) arachidi e prodotti a base di arachidi;
6) soia e prodotti a base di soia;
7) latte e prodotti a base di latte (incluso il lattosio);
8) frutta a guscio, cioè mandorle, nocciole, noci, noci di acagiù, noci di pecan, noci del Brasile, pistacchi, noci macadamia o noci di Queensland e i loro prodotti;
9) sedano e prodotti a base di sedano;
10) senape e prodotti a base di senape;
11) semi di sesamo e prodotti a base di semi di sesamo;
12) anidride solforosa e solfiti in concentrazioni superiori a 10 mg/kg o 10 mg/litro in termini di SO₂ totale da calcolarsi per i prodotti così come proposti pronti al consumo o ricostituiti conformemente alle istruzioni dei fabbricanti;
13) lupini e prodotti a base di lupini;
14) molluschi e prodotti a base di molluschi.
Per un’elencazione dettagliata si rinvia alla normativa vigente.
In particolare parte della dottrina evidenzia come tale ultima indicazione dovrebbe essere specifica, riferendosi non solo al singolo prodotto venduto, ma anche al singolo allergene (per esempio, mandorle) anziché alla macro categorie di allergene (per esempio, frutta a guscio). Va poi tenuto presente che la presenza dei singoli allergeni va evidenziata graficamente.
In assenza di una specifica normativa interna di dettaglio, che precisi le modalità di tali indicazioni, sono state proposte varie soluzioni. Così alcuni hanno suggerito di fornire le indicazioni degli allergeni nell’elenco degli ingredienti di ciascun prodotto venduto, posto in un apposito registro da tenere bene in vista a disposizione della clientela.
Altri – e forse è la soluzione preferibile – hanno invece consigliato di inserire dette informazioni nel menù con riferimento alle singole pietanze, magari evidenziando la presenza dell’allergene anche mediante il simbolo che lo contraddistingue (alcuni modelli di menu possono essere scaricati da internet). Sembra invece generalmente sconsigliata l’adozione di un cartello unico, perché questo non integrerebbe le indicazioni richieste dalla normativa vigente. La trasgressione di detti obblighi informativi comporta la comminatoria di sanzioni amministrative, oltre alla responsabilità che potrebbe sorgere in caso di malessere del cliente.
di Gianmarco Bertone – Avvocato