Il credito d’imposta per la ristorazione
L’articolo 1, comma 117, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, per sostenere il settore della ristorazione, anche in considerazione delle misure restrittive adottate a causa del COVID-19, prevede il riconoscimento, per i soggetti ivi indicati, di un credito d’imposta fino al 40% delle spese sostenute tra il 1° gennaio 2021 e il 31 dicembre 2022 per l’acquisto di beni strumentali durevoli ovvero per la partecipazione a corsi di aggiornamento professionale, strettamente funzionali all’esercizio dell’attività.
Lo stesso articolo al comma 120, dispone, tra l’altro, che il credito d’imposta è utilizzabile, esclusivamente in compensazione, ai sensi dell’articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241.
Il successivo comma 121 stabilisce inoltre che il credito d’imposta in argomento può essere ceduto ad altri soggetti, compresi gli istituti di credito e gli altri intermediari finanziari.
Con il decreto del 1° luglio 2022 dell’allora Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali e con il Ministro dell’economia e delle finanze, sono state stabilite le disposizioni attuative del credito d’imposta in parola. Ai fini della fruizione del credito d’imposta, il modello F24 deve essere presentato esclusivamente tramite i servizi telematici messi a disposizione dall’Agenzia delle Entrate, pena il rifiuto dell’operazione di versamento.
Ciascun beneficiario o cessionario può visualizzare l’ammontare dell’agevolazione fruibile in compensazione tramite il proprio cassetto fiscale, accessibile dall’area riservata del sito internet dell’Agenzia delle entrate.
L’utilizzo in compensazione dell’agevolazione
Per consentire l’utilizzo in compensazione dell’agevolazione da parte dei beneficiari originari e degli eventuali cessionari, tramite modello F24, è istituito il seguente codice tributo:
• “7053” – denominato “Credito d’imposta per sostenere il settore della ristorazione – articolo 1, comma 117, della legge 30/12/2020, n. 178”
In sede di compilazione del modello di pagamento F24, il codice tributo è esposto nella sezione “Erario”, in corrispondenza delle somme indicate nella colonna “importi a credito compensati”, ovvero, nei casi in cui il contribuente debba procedere al riversamento dell’agevolazione, nella colonna “importi a debito versati”. Il campo “anno di riferimento” è valorizzato con l’anno a cui si riferisce il credito, nel formato “AAAA”, indicato nel cassetto fiscale.
Precisazioni finali
Ai sensi dell’articolo 10, comma 3 del decreto interministeriale del 1° luglio 2022, l’Agenzia delle Entrate, in fase di elaborazione dei modelli F24 presentati dai contribuenti effettua controlli automatizzati allo scopo di verificare che l’ammontare del credito d’imposta utilizzato in compensazione non ecceda l’importo indicato nell’elenco dei beneficiari trasmesso dal Ministero delle Imprese e del Made in Italy, ovvero l’importo disponibile per ciascun cessionario, tenendo conto anche delle eventuali variazioni e revoche trasmesse dallo stesso Ministero, pena lo scarto del modello F24.