Il decreto Cura Italia
Il settore della ristorazione e del turismo è fortemente colpito dalle disposizioni emanate negli ultimi giorni dal governo per arginare il contagio da Coronavirus. Tutte le attività di ristorazione, come ormai è noto, sono state costrette ad abbassare le serrande (salvo la possibilità di fornire il servizio a domicilio, di cui abbiamo parlato qui) fino al 25 marzo 2020, ma le restrizioni potrebbero continuare ad oltranza.
Per salvare il Paese dalla crisi, sono stati stanziati 25 miliardi di aiuti “Cura Italia” che riguardano fisco, scuola, sanità e lavoro.
La sintesi delle disposizioni che può interessare i professionisti che al momento sono costretti a casa è la seguente:
Trattamento ordinario di integrazione salariale e assegno ordinario
I datori di lavoro che nel 2020 sospendono o riducono l’attività lavorativa per eventi riconducibili all’emergenza Covid-19 possono presentare domanda di concessione del trattamento ordinario di integrazione salariale o di accesso all’assegno ordinario con causale “Emergenza Covid-19”, per periodi decorrenti dal 23.02.2020 con durata massima di 9 settimane.
La domanda va presentata entro la fine del 4° mese successivo a quello in cui ha avuto inizio il periodo di sospensione o riduzione dell’attività lavorativa; i lavoratori per i quali la domanda è presentata devono risultare alle dipendenze già al 23.02.2020.
Resta fermo l’obbligo di accordo con le organizzazioni sindacali, che può essere concluso anche in via telematica entro i 3 giorni successivi a quello di comunicazione preventiva; tale accordo, però, non è richiesto per i datori di lavoro che occupano fino a cinque dipendenti.
Per i lavoratori è riconosciuta la contribuzione figurativa e i relativi oneri accessori.
I citati trattamenti di sostegno al reddito saranno concessi con decreto delle Regioni e delle Province autonome, trasmesso all’INPS entro 48 ore per la verifica del rispetto dei limiti di spesa: infatti, le prestazioni sono riconosciute fino ad “esaurimento fondi”, oltre il quale l’INPS non prenderà in considerazione ulteriori domande.
Resta da chiarire se a tali ammortizzatori sociali possano effettivamente accedere anche le imprese appartenenti a settori per i quali già esistono altre forme di sostegno (es. enti bilaterali).
Premio ai lavoratori dipendenti
A favore dei dipendenti che nel 2019 hanno percepito un reddito di lavoro non superiore a 40.000 euro lordi spetta per il mese di marzo 2020 un premio pari a 100 euro da rapportarsi al numero di giorni di lavoro effettivamente svolti. Tale premio è “esentasse”.
Congedo per i lavoratori dipendenti del settore privato e i lavoratori iscritti alla Gestione Separata INPS
Il decreto Cura Italia stabilisce che, in conseguenza dei provvedimenti di sospensione dei servizi educativi per l’infanzia e delle attività didattiche, per un periodo continuativo o frazionato comunque non superiore a 15 giorni, i genitori lavoratori dipendenti del settore privato, nonché i genitori lavoratori autonomi iscritti all’INPS, hanno diritto a fruire per i figli di età non superiore ai 12 anni di uno specifico congedo, per il quale è riconosciuta una indennità pari al 50% della retribuzione e la contribuzione figurativa.
In alternativa, è possibile scegliere la corresponsione di un bonus per l’acquisto di servizi di baby-sitting nel limite di 600 euro, che saranno erogati tramite “libretto di famiglia”.
Tale bonus è riconosciuto anche per i lavoratori autonomi non iscritti all’INPS, subordinatamente ad apposita comunicazione da parte delle rispettive casse previdenziali.
Anche in questo caso le prestazioni sono riconosciute fino ad “esaurimento fondi”, oltre il quale l’INPS non prenderà in considerazione ulteriori domande.
I lavoratori dipendenti del settore privato con figli di età tra i 12 e i 16 anni hanno diritto di astenersi dal lavoro per il periodo di sospensione dei servizi educativi per l’infanzia e delle attività didattiche senza riconoscimento di indennità né di contribuzione figurativa, con divieto di licenziamento e diritto alla conservazione del posto di lavoro, a condizione che nel nucleo familiare non vi sia altro genitore beneficiario di strumenti di sostegno al reddito in caso di sospensione o cessazione dell’attività lavorativa o che non vi sia genitore non lavoratore.
Periodo di quarantena per i lavoratori del settore privato
Il decreto Cura Italia stabilisce che il periodo trascorso in quarantena o permanenza domiciliare fiduciaria con sorveglianza attiva dai lavoratori del settore privato, è equiparato a malattia ai fini del trattamento economico previsto e non è computabile ai fini del periodo di comporto.
Tale periodo deve essere certificato dal medico curante o dall’operatore di sanità pubblica e deve riportare gli estremi del provvedimento che ha disposto l’isolamento.
Accertamento di casi di infezione da Coronavirus sul luogo di lavoro
Nei casi accertati di infezione da coronavirus in occasione di lavoro, il medico redige il consueto certificato di infortunio e lo trasmette all’INAIL, che provvede alla tutela dell’infortunato anche per il periodo di quarantena o permanenza domiciliare fiduciaria con astensione dal lavoro.
Indennità per lavoratori autonomi iscritti alla Gestione Separata INPS
Ai liberi professionisti e ai lavoratori con rapporto di collaborazione coordinata e continuativa titolari di partita IVA attiva alla data del 23.02.2020 ed iscritti alla Gestione Separata INPS, è riconosciuta un’indennità di 600 euro per il mese di marzo 2020.
L’indennità non concorre alla formazione del reddito e deve essere richiesta dal lavoratore all’INPS, che accoglierà le domande fino ad “esaurimento fondi”.
Estensione del “Fondo centrale di garanzia PMI”
Per la durata di 9 mesi, la garanzia pubblica per l’accesso al credito da parte di PMI e professionisti mediante il Fondo centrale di garanzia PMI sarà concessa a titolo gratuito e su un tetto più elevato:
• per gli interventi di garanzia diretta, la copertura è pari al 80% dell’ammontare di ciascuna operazione di
finanziamento, con un massimale di 1.500.000 euro;
• per gli interventi di riassicurazione la copertura è pari al 90% dell’importo garantito da Confidi o da altro fondo di garanzia;
• sono ammesse operazioni di rinegoziazione del debito, purché il nuovo finanziamento preveda l’erogazione allo stesso beneficiario di credito aggiuntivo in misura pari almeno al 10% del residuo debito.
Inoltre, sono prorogati per 3 mesi tutti i termini dei connessi adempimenti amministrativi.
Se, per le operazioni con garanzia del Fondo, l’istituto finanziatore accorda, anche di propria iniziativa, la sospensione delle rate di ammortamento (o anche della sola quota capitale), la durata della garanzia è estesa conseguentemente.
Non possono beneficiare della garanzia le imprese con esposizioni classificate come “sofferenze” o “inadempienze probabili”, né le “imprese in difficoltà” (Srl con elevata incidenza di perdite, imprese soggette a procedure concorsuali, o con elevata incidenza dei debiti rispetto al capitale proprio, o scarsa capacità di copertura degli interessi).
Credito d’imposta per spese di sanificazione dell’ambiente di lavoro
A favore di imprese e professionisti è riconosciuto un credito d’imposta pari al 50% delle spese di sanificazione degli ambienti e degli strumenti di lavoro sostenute e documentate, fino a un massimo di 20.000 euro.
Credito d’imposta per botteghe e negozi
A favore degli esercizi al dettaglio che non hanno potuto operare nel mese di marzo 2020 è riconosciuto un credito d’imposta pari al 60% del canone di locazione relativo al mese di marzo, purché l’immobile ove è svolta l’attività rientri nella categoria catastale C/1.
Accesso al Fondo solidarietà mutui prima casa
Il Fondo Gasparrini è un fondo di solidarietà per la sospensione delle rate dei mutui prima casa.
Per la durata di 9 mesi, l’ammissione ai benefici di tale Fondo è estesa ai lavoratori autonomi e ai liberi professionisti che autocertifichino ai sensi degli artt. 46 e 47 del DPR 445/2000 di aver registrato in un trimestre successivo al 21.02.2020, ovvero nel minor lasso di tempo intercorrente tra la data della domanda e la predetta data, un calo del fatturato superiore al 33% rispetto a quello dell’ultimo trimestre 2019 in conseguenza della chiusura o della restrizione della propria attività per effetto delle disposizioni emanate per l’emergenza Coronavirus.
Non è richiesta la presentazione di modello ISEE.
Su richiesta del diretto interessato, presentata per il tramite dell’istituto finanziatore, è il Fondo stesso a sostenere il 50% degli interessi maturati sul debito residuo durante il periodo di sospensione.
Sostegno finanziario alle micro, piccole e medie imprese colpite dall’epidemia di Covid-19
Per le citate imprese il Decreto Cura Italia prevede che il pagamento delle rate di mutuo o dei canoni di leasing in scadenza prima del 30.09.2020 può essere sospeso fino al 30.09.2020; il piano di rimborso sarà dilazionato, unitamente a tutti gli elementi accessori, senza nuovi o maggiori oneri. Le imprese, comunque, possono chiedere la sospensione anche solo in linea capitale. Per beneficiare della sospensione è necessario:
• che la posizione non sia classificata come “deteriorata”;
• che l’impresa presenti all’istituto finanziatore un’apposita comunicazione, corredata da dichiarazione con la quale
si autocertifica ai sensi dell’art. 47 DPR 445/2000 di aver subito in via temporanea carenze di liquidità quale conseguenza diretta della diffusione dell’epidemia da Covid-19.
Analogamente, nel caso di prestiti non rateali con scadenza prima del 30.09.2020 i contratti possono essere prorogati, unitamente a tutti gli elementi accessori, fino al 30.09.2020; mentre per le aperture di credito a revoca e i prestiti a fronte di anticipi su crediti, gli importi accordati, sia per la parte utilizzata che non utilizzata, non potranno essere revocati fino al 30.09.2020.
Tra i molteplici interventi previsti dal decreto, assumono particolare rilevanza:
• le sospensioni dei versamenti tributari, contributivi e degli adempimenti
• la sospensione dei pagamenti di cartelle esattoriali e di somme per “rottamazione dei ruoli” e “saldo e stralcio”. Inoltre, sono previste specifiche disposizioni in base al settore di attività del contribuente, alla localizzazione e alla dimensione dell’attività
Sospensione dei versamenti per specifici soggetti
Il decreto Cura Italia estende ad ulteriori settori la sospensione dei versamenti di ritenute su redditi di lavoro dipendente (con relative addizionali), dei contributi previdenziali e dei premi INAIL, già prevista per le imprese del settore turistico-alberghiero: sport, arte e cultura, trasporto, ristorazione (comprese gelaterie, pasticcerie, bar e pub) e organizzazioni no-profit.
Per questi settori, considerati particolarmente colpiti dall’emergenza sanitaria, la sospensione non è vincolata a limiti di fatturato.
I versamenti sospesi sono quelli in scadenza nel periodo 02.03.2020 – 30.04.2020 (compresa l’IVA del mese di febbraio e il saldo IVA 2019 scaduti il 16.03.2020) che, senza applicazione di sanzioni e interessi, dovranno poi essere effettuati:
• in unica soluzione entro il 01.06.2020
• oppure mediante rateizzazione dal 01.06.2020 (fino a 5 rate mensili di pari importo)
Sospensione dei versamenti per tutti i soggetti
1. Per tutti i soggetti, a prescindere dalla natura giuridica (persone fisiche, ditte individuali, società di persone e di
capitali, enti commerciali e non commerciali) dalla tipologia di attività e dalla dimensione, i versamenti già in
scadenza il 16.03.2020 sono prorogati al 20.03.2020.
2. Per le imprese e i professionisti che nel 2019 hanno conseguito ricavi/compensi inferiori a 2 milioni di euro
sono sospesi i versamenti di ritenute su redditi di lavoro dipendente (con relative addizionali), dei contributi previdenziali, dei premi INAIL e dell’IVA.
I versamenti sospesi sono quelli in scadenza nel periodo 08.03.2020 – 31.03.2020, che dovranno comunque essere poi versati entro il 01.06.2020, senza sanzioni ed interessi, in unica soluzione ovvero in cinque rate mensili di pari importo a partire dalla stessa data.
3. Per le imprese e i professionisti che nel 2019 hanno conseguito ricavi/compensi inferiori a 400 mila euro è prevista poi la possibilità di non applicare l’eventuale ritenuta d’acconto nelle fatture di marzo e aprile, purché non abbiano sostenuto spese per lavoro dipendente e rilascino un’apposita dichiarazione attestante che i ricavi/compensi non sono soggetti a ritenuta alla fonte.
Le ritenute non applicate in fattura dovranno comunque essere poi autoliquidate e versate entro il 01.06.2020, senza sanzioni ed interessi, in unica soluzione ovvero in cinque rate mensili di pari importo a partire dalla stessa data.
Menzione “d’onore” per la rinuncia alle sospensioni
Il decreto Cura Italia prevede forme di menzione per i contribuenti che, scegliendo di non avvalersi di una o più tra le sospensioni di versamenti testé esaminate, provvedano ai pagamenti dandone comunicazione al M.E.F.
Sospensione degli adempimenti tributari per tutti i soggetti
Per tutte le imprese e i professionisti stabiliti in Italia è prevista la sospensione degli adempimenti tributari diversi dai versamenti (v. sopra) nel periodo 08.03.2020 – 31.05.2020.
Si parla quindi di:
• presentazione modello IVA 2020 per l’anno 2019
• presentazione modelli INTRA per i mesi di febbraio, marzo e aprile
• comunicazione della liquidazione IVA per il 1° trimestre 2020
• comunicazione dello “spesometro” estero per il 1° trimestre 2020
• comunicazione delle operazioni collegate al turismo effettuate in contanti per importi da 1.000 a 15.000 euro.
Gli adempimenti sospesi dovranno comunque essere effettuati entro il 30.6.2020, senza sanzioni
Sospensione delle verifiche fiscali e delle cartelle esattoriali
Nel medesimo periodo 08.03.2020 – 31.05.2020 sono inoltre sospesi per chiunque:
• i termini delle attività di verifica, accertamento, riscossione e contenzioso dell’Agenzia delle Entrate
• la riscossione di cartelle esattoriali, nonché i pagamenti per “rottamazione dei ruoli” e “saldo e stralcio”
• l’invio di nuove cartelle e gli atti esecutivi
Dove consultare il decreto Cura Italia
Per consultare l’intero documento pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale è sufficiente cliccare qui