Parliamo di pagamenti. Infatti, due sono le importanti novità introdotte dal decreto Ristori bis per aiutare chi più colpite dalla crisi per Covid-19. Ma partiamo dall’inizio. Chi sono i soggetti ISA? Gli indici sintetici di affidabilità fiscale (ISA) sono stati creati per contribuire l’assolvimento degli obblighi tributari da parte dei contribuenti. Così come, favorire l’emersione delle basi imponibili. Chi riguardano? Gli esercenti attività di impresa, arti o professioni.
Cosa succede? Il versamento dell’acconto di novembre delle imposte sui redditi e IRAP slitta al 30 aprile 2021 per i soggetti ISA. E anche se non hanno subito un eventuale calo di fatturato. Devono però rientrare in alcune particolari attività.
È previsto anche un altro slittamento che riguarda i pagamenti. Quelli che riguardano le imposte, ritenute, addizionali e IVA di novembre. E questo slittamento interessa solo alcune attività sospese o in zona rossa o arancione.
Durante il primo lockdown, questa primavera, le sospensioni sono state generalizzate. Oggi, la situazione è diversa. Dunque, il decreto Ristori bis (D.L. n. 149/2020) prevede una nuova stagione di sospensioni e proroghe. Infatti, lo scopo è quello di dare un aiuto concreto a chi stato maggiormente penalizzato in seguito al Dpcm 3 novembre 2020. L’Italia è divisa in tre diverse zone con diverse restrizioni, dunque, anche le nuove norme vengono applicate in base alla zona.
Chi è soggetto alla sospensione imposte dirette e dell’IRAP
Il decreto Ristori bis interessa alcune categorie economiche con requisiti che operano solo in alcune regioni d’Italia. Eccole.
– Le categorie economiche interessate si trovano nell’allegato 1 del D.L. n. 137/2020, come integrato dal decreto Ristori bis. In sintesi: bar, ristoranti, pub, palestre, piscine, cinema.
– Le categorie economiche dell’allegato 2 del decreto. Tra cui, il commercio del settore non alimentare e dei beni di non prima necessità.
Ma appartenere a una delle due categorie non basta. Per ottenere la proroga, a queste attività economiche devo essere stati approvati gli indici sintetici di affidabilità fiscale (ISA).
Sono interessati anche:
– I contribuenti che adottano il regime fiscale forfetario. O quello di vantaggio per l’imprenditoria giovanile e i lavoratori in mobilità.
– I soggetti che partecipano a società, associazioni e imprese in regime di trasparenza fiscale. Che comunque hanno i requisiti indicati per fruire della proroga.
– I soggetti che presentano cause di esclusione o di inapplicabilità dagli ISA. Un esempio: i contribuenti che hanno iniziato o cessato l’attività nel corso del periodo d’imposta. Oppure i contribuenti che non possono svolgere normalmente l’attività.
Le zone
Non basta rientrare nelle categorie di soggetti interessati. Occorre operare anche in una data zona. Per godere della proroga, bisogna avere domicilio fiscale o sede operativa in una zona rossa o arancione. E cioè aree “caratterizzate da uno scenario di massima gravità e da un livello di rischio alto, individuate con le ordinanze del Ministro della Salute adottate ai sensi dell’articolo 3 del D.P.C.M. 3 novembre 2020”.
Proroga pagamenti: quando
Il versamento del secondo o unico acconto delle imposte sui redditi e IRAP era previsto entro il 30 novembre 2020. Per chi rientra in tutte queste categorie, invece, i pagamenti possono essere effettuati entro il 30 aprile 2021 e senza alcuna maggiorazione.
Perdita fatturato
Per i soggetti ISA che hanno subito una diminuzione del fatturato o dei corrispettivi di almeno il 33% nel primo semestre dell’anno 2020 rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente, resta in vigore la norma contenuta nel decreto Agosto (art. 98, D.L. n. 104/2020). Dunque, viene prorogato al 30 aprile 2021 il termine di versamento della seconda o unica rata dell’acconto delle imposte sui redditi e dell’IRAP.
Imposte dovute dai sostituti sui redditi di lavoro dipendente, addizionali e IVA
Per quanto riguarda la sospensione delle imposte dovute dai sostituti sui redditi di lavoro dipendente, addizionali e IVA relativi al mese di novembre, ecco cosa è previsto. La sospensione dei termini che scadono nel mese di novembre 2020 relativi a questi versamenti.
– Versamenti relativi alle ritenute alla fonte su redditi di lavoro dipendente e assimilati
– Versamenti relativi alle trattenute relative all’addizionale IRPEF regionale e comunale (da parte dei soggetti che operano in qualità di sostituti d’imposta).
– Versamenti relativi all’IVA.
Anche in questo caso, però la sospensione non vale per tutti i contribuenti. I soggetti interessati sono questi.
– Quelli che esercitano le attività economiche sospese. Ad esempio, palestre, piscine, musei, discoteche, ecc. E che hanno domicilio fiscale, sede legale o sede operativa in qualsiasi zona (indifferente se rosse, arancioni o gialle).
– Quelli che esercitano le attività dei servizi di ristorazione che hanno domicilio fiscale, sede legale o sede operativa in zone classificate come zone rosso o arancioni.
– Quelli che operano nei settori economici individuati nell’Allegato 2 al D.L., oppure esercitano l’attività alberghiera, l’attività di agenzia di viaggio o quella di tour operator, e che hanno domicilio fiscale, sede legale o sede operativa in zone classificate come zone rosse.
E cosa si intende? Si parla di “termini che scadono nel mese di novembre 2020”. Perciò, si fa riferimento ai versamenti in scadenza a novembre. Dunque, relativi alle ritenute di ottobre o all’IVA mensile di ottobre o del terzo trimestre, tutti in scadenza il 16 novembre.
La sospensione è valida fino al 16 marzo 2021. E entro questa data si deve versare l’intero importo (senza sanzioni e interessi). Per sceglie di rateizzare i pagamenti, allora, la prima delle 4 rate mensili.
Per avere maggiori info riguardo al Bonus Ristorazione, invece, qui.