La Gazzetta Ufficiale, in data 8 febbraio 2018, ha pubblicato il nuovo D.Lgs. n. 231/2017 che riporta le nuove disposizioni applicative e le sanzioni relative al Reg. UE n. 1169/2011 in materia di etichettatura degli alimenti e allergeni, normative che entreranno in vigore dal 9 maggio 2018.
L’aspetto degli allergeni, è molto delicato quanto fondamentale per la salute del consumatore dato che la mancata o errata indicazione in etichetta di sostanze causanti allergie, può comportare rischi anche piuttosto elevati per il consumatore.
Allergeni non segnalati addio!
A livello pratico le disposizioni impongono:
• l’obbligo di detenere una documentazione scritta, facilmente consultabile dai consumatori e dalle autorità di controllo. Devono essere indicati gli allergeni dei prodotti presenti sul menù;
• per l’omessa indicazione degli allergeni la sanzione varia dai 3.000 ai 24.000 euro e per l’indicazione non conforme alla normativa vigente la pena va da 1.000 a 8.000 euro.
Le microimprese hanno la possibilità di ridurre la sanzione pecuniaria fino ad un terzo;
• l’obbligo di indicazione degli allergeni deve avvenire in riferimento al singolo prodotto con le specifiche sugli allergeni di ogni ingrediente per i prodotti di gastronomia, gelateria, pasticceria e panetteria.
• l’indicazione di decongelato sui prodotti con applicazione delle deroghe previste.
Per avere maggiorni informazioni rivolgersi alla Fipe territoriale. Per l’elenco delle Fipe presenti sul territorio visitare la pagina www.fipe.it
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